La firma di Angus Young

A scuola sappiamo che Angus non aveva gran bei voti, la scuola non faceva per lui. Nemmeno si era risparmiato di andar male nelle ore di musica: il suo insegnante scrisse una lettera alla famiglia, lettera che troviamo sul retro della copertina High voltage, in cui diceva che Angus non aveva senso della ritmica. Si sarà ricreduto, spero, col tempo.

A parte che il futuro di quei giorni ha dimostrato che di ritmica gli AC/DC, Angus incluso, ne abbiano avuta da vendere (batteria incalzante e precisa come un orologio svizzero, spartana, senza troppi fronzoli nè assoli tipo il mitico Ian Paice), ma Angus ne ha anche da insegnare: spesso nelle sue canzoni e nei suoi assoli ci sono delle brevi “inversioni” di ritmica, difficili da riprodurre e da ricordare, inversioni che rendono il brano unico come fosse una sua firma e che dimostrano come il genio fosse solo incompreso da ragazzino. Il brano rimane sempre dentro la ritmica principale pur uscendo in alcuni tratti, durante gli assoli, per uno o due secondi. Tanti brani hanno questa caratteristica, quasi come una deformazione di stile ricercata, ma che rendono l’ascolto unico e piacevole. I più evidenti che mi vengono in mente sono Up to my neck in you e Gone shootin’ e anche lo stupendo assolo di You shook me all night longo non si sottrae a questa regola di Angus. Semplicemente unici, geniali.

Angus, ti prego continua a non saper nulla di ritmica anche nelle tue prossime produzioni!!!

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ARTE DI STRADA

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ARTE DI STRADA
Art. 1
Oggetto del Regolamento
1.Il Comune di Forlì riconosce l’arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive, consentendone lo svolgimento nell’ambito del territorio comunale nel rispetto e nei limiti previsti dal presente Regolamento.
Art. 2
Definizioni
1.Per arte di strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo ed itinerante, senza la corresponsione di un predeterminato corrispettivo per la prestazione, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (modalità cosiddetta “a cappello”) in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche:
a)figurative;
b)musicali, quali suonatore, cantante, cantastorie;
c)recitative;
d)giochi di abilità e di prestigio;
e)saltimbanco, mimo, clown, giocoliere, mangiafuoco, truccabimbi;
f)trampoliere;
g)creatore di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili;
h)ritrattista;
i)madonnaro;
j)statua vivente.
fermo restando che l’elencazione di cui al presente comma ha carattere esemplificativo e non esclude, pertanto, l’esercizio di altre attività riconducibili, per analogia, all’arte di strada.
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Area servizi al territorio
Servizio sviluppo economico
Art. 3
Ambito di applicazione del Regolamento
1.Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, deve ritenersi compreso nell’espressione arte di strada l’esercizio dello spettacolo di strada, incluso nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e successive modifiche, così definito (Decreto Direttoriale 28 febbraio 2005): “Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l’impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l’impiego di “minimi” strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli scritturati nelle attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell’arco dell’anno deve essere inferiore a 150.”
2.Il presente Regolamento non si applica:
a)alle attività che si svolgono in locali o aree private non aperte al pubblico;
b)alle attività di spettacolo e trattenimento soggette alla disciplina di cui agli artt. 68 e 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;
c)alle attività che pur ascrivibili alla generica categoria dei mestieri ambulanti, manchino di una specifica connotazione artistica;
d)alle manifestazioni ed eventi dedicati all’arte di strada promossi, organizzati o patrocinati dall’Amministrazione Comunale, per i quali potrà essere previsto lo svolgimento in luoghi, secondo orari e condizioni di esercizio specifiche, anche in deroga al presente Regolamento.
Art. 4
Abilitazione all’esercizio dell’attività
1.Agli effetti del presente Regolamento, l’esercizio dell’arte di strada secondo la definizione di cui all’art. 3, è soggetta a preventiva comunicazione da effettuarsi sulla base della modulistica e secondo le modalità definite dal Servizio competente, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2.L’attività di cui al comma 1, non rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive approvato con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e successive modificazioni.
3.Nel caso di concomitanza, nello stesso luogo, di più attività fra loro non compatibili, si osserva ai fini della legittimazione all’esercizio l’ordine cronologico di presentazione della comunicazione.
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Art. 5
Condizioni di esercizio dell’attività
1.L’esercizio dell’arte di strada, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è ammesso su tutto il territorio comunale, in forma fissa o itinerante, nelle giornate feriali e festive, dalle ore 9:00 alle ore 22:00.
2.Nel Centro Storico, inteso come zona delimitata dalla Vie Salinatore, Matteotti, Vittorio Veneto, Italia e Corridoni, l’esercizio dell’arte di strada mediante utilizzo di strumenti musicali è consentito:
a)in forma fissa, fatto salvo quanto previsto al comma 3, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 22:00, unicamente nei seguenti luoghi:
1)Piazzetta San Crispino;
2)Piazzetta della Misura;
3)Piazza A. Saffi (inizio Via delle Torri);
4)Piazza A. Saffi (inizio Corso Diaz);
5)Corso della Repubblica (tratti);
6)Largo de’ Calboli (lato San Mercuriale);
così come meglio indicati nella mappa unita al presente Regolamento sotto forma di Allegato;
b)in forma itinerante, dalle ore 9:00 alle ore 22:00, nell’intero Centro Storico, unicamente per l’esecuzione di musica natalizia da parte dei suonatori di zampogna e ciaramella e limitatamente al mese di dicembre.
3.Nella stessa giornata e per ciascun artista o gruppo di artisti, l’esercizio dell’arte di strada in ciascuno dei luoghi di cui al comma 2, lett. a) è consentito per un massimo di 2 ore continuative.
4.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e 3, non si applicano all’attività di madonnaro di cui all’art. 2, comma 1, lett. i), che può essere pertanto esercitata in assenza di vincoli di luogo ed orario, in ogni caso, con l’utilizzo di colori e materiali perfettamente lavabili e tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni.
5.E’ fatto in ogni caso divieto a tutti gli artisti di strada di svolgere la loro attività:
a)davanti ai luoghi di culto, ospedali e case di cura;
b)in prossimità delle sedi di governo, delle forze dell’ordine e di pronto intervento;
c)nell’ambito delle aree destinate a mercati e fiere di commercio su aree pubbliche;
d)in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni pubbliche civili, religiose, politiche e sindacali, salvo che non si collochino a distanza adeguata e tale da non interferire in alcun modo con le stesse;
e)con modalità tali da costituire ostacolo alla circolazione pedonale e veicolare.
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6.L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di vietare temporaneamente l’esercizio dell’arte di strada ove lo richiedano sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o ragioni ostative contingenti di altra natura.
Art. 6
Occupazione suolo pubblico
1.Ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, è fatto rinvio alle disposizioni di cui al Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 322 del 14 dicembre 1998 e successive modifiche.
2.Al termine dell’esibizione, è fatto obbligo all’artista di ripristinare lo stato originale dello spazio pubblico utilizzato con particolare riferimento alle condizioni di pulizia e decoro.
3.Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle opere dei madonnari che non debbono essere necessariamente rimosse dall’artista.
Art. 7
Disposizioni di carattere generale
1.L’arte di strada è esercitata assicurando:
a)il rispetto della quiete pubblica;
b)il rispetto dei limiti di legge in materia di emissioni sonore;
c)la normale circolazione pedonale e stradale;
d)gli accessi alle abitazioni ed alle attività in genere;
e)le condizioni di decoro e di pulizia degli spazi pubblici occupati, delle infrastrutture e dell’arredo urbano.
2.Sono vietati:
a)l’uso di fiamme artificiali, quali lanciafiamme ed effetti pirotecnici, salvo quanto previsto al comma 3;
b)l’impiego, ai fini dello spettacolo, di animali di qualsiasi specie, consentendo la presenza di quelli domestici al solo scopo di accompagnamento;
c)l’utilizzo di maschere se tese ad occultare totalmente il viso e per tutta la durata dello spettacolo, mentre è consentito l’uso del trucco;
d)ogni forma di pubblicità.
3.L’uso di fiamme libere è ammesso da parte dei giocolieri (torce accese) e per l’arte cosiddetta di mangiafuoco.
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Art. 8
Responsabilità
1.L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni, a persone o a cose, derivanti da comportamenti dell’artista in violazione al presente Regolamento o ad altre disposizioni di legge e regolamentari, ad imprudenza ed imperizia dello stesso artista.
2.Per attività comportanti rischi personali o che implicano la sussistenza di attitudini psico-fisiche, l’artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé che per eventuali collaboratori e dipendenti e, in ogni caso, evitando un qualsiasi coinvolgimento degli spettatori o altri soggetti estranei alla propria attività.
Art. 9
Sanzioni
1.Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, mediante pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a euro 50.
2.Il procedimento sanzionatorio è soggetto al rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21. In caso di violazione alle norme del presente regolamento è applicabile l’istituto della diffida amministrativa di cui alla predetta legge regionale. E’ altresì disposta l’immediata cessazione dell’attività vietata e la rimessa in pristino dell’area occupata, dando atto delle prescrizioni nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, nel quale deve essere indicato che, in caso di mancata ottemperanza, l’organo accertatore dovrà procedere al sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che servirono a commettere la violazione, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 21 del 1984, nonché degli artt. 13, commi 2 e 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 10
Norma finale
1.Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge o regolamentari vigenti in materia.
2.Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare con la quale è approvato.
01_Regolamento arte di strada-3(1).odt
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